Codice del Sole

Essenze - giustizia

CODICE DEL SOLE
III Anno del Leone

Parte I – Della Reggenza dell’Impero, dei Titoli Nobiliari e Della Cavalleria

1 L’Impero del Sole è retto da Leone degli Ulivi e dalla sua stirpe. Il suo nobile sangue alla guida dell’Impero è benedetto da tutti gli Dei della Luce e dell’Ombra.

2 – I Titoli Nobiliari dell’Impero sono, in ordine di rilievo: Cavaliere, Barone, Conte, Duca, Granduca, Principe, Re e ovviamente Imperatore. Il Titolo nobiliare è per nascita o per merito, laddove il solo Imperatore ha il potere di conferire o di revocare tale onore con Pergamena Imperiale.

3 – I nobili dignitari, a cui è affidato il governo di un feudo, lo fanno attraverso una propria Milizia Locale di cui nominano il Capitano.

4 – Il Cavaliere, il Barone e il Conte possono non avere terra da amministrare, laddove nel proprio territorio vi sia un altro nobile, almeno pari grado, incaricato dall’Imperatore a governare.

5 – Il nobile, di qualsiasi lignaggio, dovrà seguire per tutta la vita la via della Cavalleria. Essa è onore congiunto a gentilezza, obbedienza alla corona ed autorità nell’amministrazione della Somma Giustizia sulle proprie Terre in qualità di voce dell’Imperatore sui sudditi.

6 – Al nobile è concessa “Divina Sentenza”, laddove voglia provare in singolar e mortal tenzone, sotto gli occhi degli Dei, la propria integrità ed onestà nei confronti di chiunque ne accusi la corruzione. Coloro che non sono Gildani combattenti possono nominare un proprio campione tra i Gildani che avvalorino la propria causa.

7 – E’ concesso al Cavaliere di definirsi “Errante”, di rinunciare alla fissa dimora e di provare in viaggio, ogni giorno della propria vita, il proprio onore ed impegno all’estirpazione dell’ingiustizia dall’Impero. A tutti i nobili l’obbligo dell’ospitalità verso i Cavalieri Erranti, finché non ne scorgano abuso di tale fregio.

Parte II – Delle Istituzioni dell’Impero del Sole

8 – Le Gilde Imperiali sono la casa delle Arti e dei Mestieri dell’Impero. Loro dimora volante è il Palazzo Biancofiore, ove ne risiedono i dignitari.

9 – Le Gilde Imperiali sono sette: Guerrieri, Maghi, Stregoni, Esploratori, Bardi, Cerusici, Artigiani. L’esercizio di tali professioni è autorizzato solo dalle Gilde.

10 – Il Concilio dei Capogilda può portare consiglio alla Corona, ma ne deve obbedienza totale. Il tradimento alla Corona porterà il Palazzo Biancofiore alla sua caduta e definitiva distruzione.

11 – La Giustizia è amministrata dal nobile regnante sul suo feudo. Egli lo farà in qualità di membro di casata appartenente all’Ordine del Sole, e quindi secondo le leggi vigenti, il senso della giustizia e il volere dell’Imperatore. L’Inquisizione può segnalare all’Imperatore casi di mala amministrazione della Giustizia, senza però poter intervenire prima che l’Imperatore si esprima. Altri feudatari vicini o coinvolti, però, possono nel frattempo chiedere spiegazioni dell’accaduto e nel caso provvedere secondo il codice cavalleresco. Alla risposta però dell’Imperatore, qualora la contesa non sia giunta a conclusione, tutti i contendenti dovranno adeguarsi.

12 – Gli Unicorni sono il braccio e l’orecchio dell’Imperatore nei boschi, e ad Esso rispondono per qualsiasi scopo.

13 – Gli Unicorni di norma amministrano la giustizia ed estirpano il male dai luoghi ove regna l’incontaminata Natura. In tali luoghi gli Unicorni sostituiscono momentaneamente i Nobili, qualora non presenti in loco.

14 – L’Inquisizione Imperiale è l’ordine di tutti coloro che rinunciano ad altre cariche o privilegi per dedicarsi salvaguardia dell’Impero da ogni forma di pericolo che possa minare all’ordine e ai valori cavallereschi tutelati.

15 – Quella dell’Inquisizione Imperiale è l’accusa necessaria in un processo di un Nobile al Giudizio dell’Imperatore.

16 – Ogni culto è amministrato da una propria Chiesa o Congrega, autonoma dalle altre istituzioni ma sottostante ai doveri del Codice e all’obbedienza alla Corona Imperiale. La devozione ad un Culto non può mai venire in contrasto con la devozione all’Impero. Gli Inquisitori concedono permessi per funzioni sacre speciali da tenere lontane dalle dimore dei feudatari.

Parte III – Dei Reati con Pena

17 – L’omicidio di un onesto sia condannato a pena esemplare.

18 – La ferita, contaminazione o mutilazione di un onesto sia condannato ad almeno 5 primavere di prigionia.

19 – Il furto reiterato o la distruzione dei beni siano condannati alla prigionia di almeno mezza luna per i casi meno gravi, e al risarcimento di tre volte il valore del tolto.

20 – L’abuso amoroso sia punito con la prigionia per almeno due primavere per i casi meno gravi.

21 – Depredare il corpo di un defunto sia considerato furto aggravato e atto contro l’Impero.

22 – Millantare un titolo nobiliare o d’istituzione sia punito con pena di almeno dieci primavere di prigionia, e morte per i casi più gravi.

23 – Contraffare pecunia o un documento con sigillo sia punito con la prigionia a vita.

24 – L’insubordinazione all’ordine dell’Impero sia perseguita dall’Inquisizione, punita con prigionia, secondo coscienza del feudatario competente, o dell’Imperatori per i casi più gravi.

25 – L’esercizio non onorevole di un Titolo dell’Impero, denunciato dall’Inquisizione, preveda anche esemplari punizioni pubbliche, ed esilio come minima pena necessaria.

26 – La connotazione d’intenzionalità di un delitto ne sia pesante aggravante, fino alla possibilità dell’estirpazione dalla terra del corrotto per i casi più gravi.

Parte IV – Dei Reati con Ammenda

27 – Il non onorare il proprio tributo alla Corona o ad un suo dignitario, comporterà, per la sola prima volta, al raddoppio della somma da versare. Se tale nuova somma non verrà ancora onorata, tale reato sarà considerato insubordinazione all’Impero del Sole, segnalato, per i casi più gravi, all’Inquisizione.

28 – Non onorare un accordo economico tra sudditi varrà come non aver onorato un tributo alla Corona.

29 – La distruzione di un bene, dovuta per giusto o involontario motivo, comporterà l’immediato risarcimento di tale bene, anche con servigi accordati con la parte lesa.

30 – L’abuso dell’esercizio di una professione ai danni di un onesto sia ripagata in termini pecuniari consistenti e preveda la possibilità di revoca dell’autorizzazione di Gilda a tale esercizio.

31 – La connotazione indecorosa di un atto con ammenda ne sia pesante aggravante, fino alla possibilità di esilio del corrotto per i casi più gravi.