
versione originale completa:
EDITTO IMPERIALE DI CONDANNA DELLE EMPIETÀ E DELLE DOTTRINE PROSCRITTE
Nel Nome del Sole, dell’Ordine e dell’Impero
Io, Leone degli Ulivi,
per Grazia degli Dei,
Imperatore del Sole,
Signore di Edreia,
Custode del Codice e Supremo Difensore dell’Ordine Imperiale,
a tutti i sudditi dell’Impero, nobili e plebei, cavalieri e mercanti, chierici e uomini d’arme, appartenenti alle Gilde e fedeli delle terre soggette alla Corona:
UDITE.
Poiché il nostro Impero è sorto dalle ceneri delle guerre antiche affinché ogni terra conosciuta possa finalmente vivere sotto una sola Legge, un solo Ordine e sotto la protezione della Corona Imperiale;
poiché l’Inquisizione Imperiale è stata riforgiata affinché nessuna corruzione, eresia o minaccia possa celarsi nelle ombre delle nostre città, delle nostre foreste e dei nostri feudi;
poiché vi sono stirpi, culti e dottrine che, per natura, origine o volontà, si oppongono all’Ordine del Sole e attentano alla concordia dell’Impero;
con il presente Editto Noi proclamiamo e decretiamo quanto segue.
I — DELLE STIRPI PROSCRITTE
Siano da oggi considerate STIRPI EMPIE E CONTRARIE ALL’ORDINE IMPERIALE, sottoposte alla vigilanza e al giudizio dell’Inquisizione:
la razza dei Demoni,
gli Elfi Oscuri,
i Pelleverde,
i Felinidi,
e il Popolo Fatato.
Non sarà la nascita in sé a cancellare il giudizio dell’Imperatore, ma la loro appartenenza a stirpi e tradizioni che l’Inquisizione riconosce come potenziale veicolo di corruzione, sedizione, empietà o contaminazione dell’Ordine del Sole.
Pertanto, ogni individuo appartenente alle suddette stirpi che venga trovato a:
- tramare contro la Corona;
- diffondere culti o dottrine proscritte;
- praticare arti vietate;
- prestare servizio a potenze nemiche dell’Impero;
- incitare alla ribellione contro il Codice del Sole;
- favorire, proteggere o nascondere altri condannati dall’Inquisizione;
sarà dichiarato nemico dell’Impero e consegnato al giudizio inquisitoriale.
Le comunità appartenenti a tali stirpi potranno essere sottoposte a censimento, sorveglianza e ispezione da parte degli Inquisitori Imperiali.
Ogni nobile, feudatario, sacerdote o ufficiale che offrirà rifugio a un condannato senza darne immediata comunicazione all’Inquisizione sarà considerato complice dell’empietà.
II — DELL’ARTE ESOTERICA
Sia inoltre dichiarata PROSCRITTA DALL’IMPERO ogni pratica di magia esoterica.
Ogni patto, rituale, invocazione, formula o disciplina volta a ottenere potere attraverso forze occulte e non sottoposte alla Legge Imperiale sarà considerata contaminazione dell’animo e minaccia all’Ordine.
Particolare attenzione sia rivolta a coloro che ricercano:
il Patto, l’Inganno, l’Esoterismo e le conoscenze attribuite alle potenze demoniache.
I Maghi esoterici, i loro maestri, i loro accoliti e chiunque ne custodisca testi, simboli o strumenti saranno sottoposti a immediata indagine inquisitoriale.
Nessun nobile potrà concedere protezione a tali praticanti.
Nessuna Gilda potrà riconoscerne l’autorità.
Nessun tempio potrà accoglierne i rituali.
Ciò che viene evocato nell’ombra, nell’ombra dovrà essere ricercato dall’Inquisizione.
III — DEL CULTO DI TALOS
Sia dichiarato EMPIO E CONTRARIO ALL’IMPERO il culto di Talos, Dio della Guerra venerato dai Pelleverde.
Chiunque eriga altari a Talos, celebri i suoi riti, ne diffonda gli insegnamenti o ne invochi il nome contro le istituzioni imperiali sarà considerato sospetto di sedizione.
I suoi simboli, effigi, reliquie e testi sacri dovranno essere consegnati all’Inquisizione.
Ogni sacerdote o officiate del culto di Talos che rifiuti di abiurare la propria fedeltà alla divinità proscritta sarà sottoposto al giudizio del Magistrato Inquisitore competente.
IV — DEL MACCHINISMO
Parimenti sia dichiarato EMPIO IL MACCHINISMO, dottrina che nega l’esistenza degli Dei e pone la conoscenza dell’uomo al di sopra della volontà divina.
Nessuna mente mortale potrà pretendere di sostituire la Fede con il freddo ingegno delle macchine.
Nessun macchinista potrà proclamare la propria scienza superiore alla Legge degli Dei e dell’Imperatore.
Laboratori, officine, scritti e congreghe riconducibili al Macchinismo potranno essere sottoposti a ispezione inquisitoriale.
La ricerca della conoscenza non sarà di per sé perseguita; sarà invece perseguita la dottrina che nega gli Dei e utilizza la conoscenza come strumento di sovversione dell’Ordine.
V — DEL POTERE DELL’INQUISIZIONE
Ordiniamo al Grande Inquisitore Imperiale e a tutti i Magistrati, Censori e Inquisitori dell’Impero di dare immediata applicazione al presente Editto.
Sia aperta un’indagine in ogni Contea, Ducato, Baronia e città ove siano presenti:
- culti di Talos;
- congreghe macchiniste;
- praticanti di magia esoterica;
- comunità delle stirpi qui dichiarate proscritte;
- individui sospettati di collaborazione con potenze ostili alla Corona.
Gli Inquisitori agiranno in nome dell’Imperatore, quali suoi occhi e sua mano, affinché nessuna empietà possa prosperare nelle terre da Noi riunite sotto il Sole.
VI — DELL’OBBEDIENZA
A nessun suddito dell’Impero è concesso ignorare il presente Editto.
Chiunque venga a conoscenza di un culto, di una congrega o di una pratica qui proibita dovrà darne comunicazione alle autorità imperiali o all’Inquisizione.
Il silenzio davanti all’empietà è complicità.
La fedeltà all’Impero viene prima di ogni appartenenza, di ogni casato, di ogni Gilda e di ogni culto.
Perché nessun Dio, nessuna stirpe, nessuna macchina e nessuna magia potrà essere posta al di sopra della Legge del Sole.
COSÌ È DECRETATO.
Nel VI Anno del Leone,
nel nome dell’Impero del Sole,
per volontà della Corona e sotto il Sigillo Imperiale.
LEONE DEGLI ULIVI
Imperatore del Sole
Custode del Codice
Signore di Edreia
**PER IL SOLE.
PER L’ORDINE.
PER L’IMPERO.**
Per mandato della Corona,
l’Inquisizione Imperiale vigili.